INAIL – Prestazioni economiche accessorie, art. 22

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Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente,  l’INAIL dispone che l’assicurato si sottoponga a speciali cure mediche o chirurgiche qualora siano ritenute utili per il miglioramento della capacità lavorativa.  Gli assistiti che  vengono inviati presso le Strutture dell’Inail o  presso altre Strutture,  hanno quindi diritto ad alcune prestazioni economiche accessorie, quali: il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per soggiorno; rimborso spese di viaggio; diaria (limitatamente ai giorni di viaggio); e quando prevista l’integrazione della rendita.

Articolo 22 (Prestazioni economiche accessorie)

  1. PRESUPPOSTI

Il medico dell’Inail può inviare i lavoratori con invalidità conseguente ad infortunio o malattia professionale  presso Strutture Inail o altre convenzionate per accertamenti e/o interventi collegati alla concessione di ausili, adattamenti  e dispositivi tecnici. In particolare: 

  • accertamenti;
  • prescrizione;
  • fornitura;
  • collaudo;
  • adattamento;
  • rinnovo;
  • riparazione dei dispositivi tecnici
  1. PRESTAZIONI:

2.1  Rimborso

l’assicurato Inail  ha diritto al rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per:

a) Il soggiorno

  • vitto e pernottamento in stanza singola o doppia ad uso singolo, ove necessario per la distanza dal luogo di residenza
  • in alberghi, prioritariamente convenzionati con l’INAIL, di categoria fino a quattro stelle, solo a condizione che, presso le Strutture ospitanti, non siano disponibili aree di accoglienza e l’albergo prescelto sia stato preventivamente autorizzato dalla Sede Inail competente. Il rimborso forfettario della spesa dei pasti spetta all’infortunato solo nei casi in cui essa non sia compresa nella retta alberghiera o in quella di ricovero (a tempo pieno o in day hospital). 

In caso di ricovero, la presenza dell’accompagnatore può essere autorizzata esclusivamente se la struttura ospitante dichiara l’impossibilità di fornire assistenza adeguata alle esigenze dell’assistito.

b) Il  viaggio

  • per l’assicurato,
  • per l’eventuale accompagnatore; la presenza dell’accompagnatore deve essere motivata dalle condizioni psico-fisiche dell’assistito, indipendentemente dalla titolarità dell’assegno per assistenza personale continuativa.

Le spese di viaggio debbono essere commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dal dirigente medico, valutate le difficoltà di deambulazione e movimento dell’assistito. Per il calcolo del rimborso della spesa derivante dall’uso dell’autovettura di proprietà dell’assistito e/o di un accompagnatore, dovrà essere utilizzato lo stesso criterio vigente per il rimborso dell’analoga spesa spettante al dipendente dell’Istituto inviato in missione.

2.2 Integrazione della rendita

Durante il periodo delle cure e fin quando non possa riprendere il proprio lavoro, l’integrazione rendita è prevista per i titolari di rendita diretta, entro i termini revisionali, per la necessità di effettuare cure per il recupero dell’attitudine al lavoro e dell’integrità psicofisica.

L’Istituto  integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta (cioè il 75% della retribuzione media giornaliera, articolo 89 Testo Unico Inail)

2.3 Diaria

La diaria viene erogata esclusivamente:

  • per un’assenza della durata di 4 ore;
  • per l’assenza dell’intera giornata senza pernottamento;
  • per l’assenza dell’intera giornata con pernottamento.

Gli assistiti che provengono da altre regioni godranno dell’intera diaria a seconda dei casi di cui sopra a cui verrà aggiunto il rimborso delle spese di viaggio ed, eventualmente, il soggiorno.

Viene riconosciuta limitatamente ai giorni di viaggio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

L’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’INAIL ritiene necessarie. (Articolo 87 Testo Unico Inail)

3) Sospensione del rapporto di lavoro per cure Per quanto riguarda la  perdita della giornata lavorativa, il lavoratore, ove non sia ancora in periodo di indennità di temporanea assoluta, ha diritto al rimborso spese giornate lavorative perdute, in aggiunta alla diaria ed alle eventuali spese di viaggio

La prescrizione delle cure deve essere fatta da un medico specialista Asl o da un medico legale Inail.

Le patologie considerate per fruire delle prestazioni, sono individuate dai decreti ministeriali.

La concessione del periodo di astensione va richiesta al proprio datore di lavoro e, in base alla prescrizione medica, il lavoratore dovrà chiedere ferie, permessi, congedi straordinari, oppure potrà essere riammesso in temporanea (integrazione rendita) dall’Inail per la durata del trattamento.

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