OVERBOOKING ALBERGHIERO

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Con il D. Lgs. 111/95 l’Italia, recependo la direttiva comunitaria 90/314/CEE, ha fornito di piena tutela i diritti dei fruitori di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”.

Bisogna, però, riconoscere che questa tutela generalizzata dei turisti non può essere “assoluta”, nel senso che essa non può contrastare con il principio della libera concorrenza che viene riconosciuta ai privati esercenti attività imprenditoriale.

Il caso dell’overbooking alberghiero, che si realizza quando l’albergatore abbia venduto più stanze di quelle a sua disposizione, non riuscendo a fornire una sistemazione al cliente, è sufficientemente esemplificativo al riguardo.

In questo caso, infatti, il cliente ha diritto ad essere ospitato presso altra struttura alberghiera di qualità superiore (senza aggravio di spese) o equivalente, ovvero di qualità inferiore previo rimborso della differenza o, infine, a sciogliersi dal vincolo contrattuale ricevendo in restituzione la somma pagata salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto (art. 11 D. Lgs. 111/95).

Se, dunque, la normativa riconosce e tutela i diritti del turista contro questo tipo di fenomeno, è anche vero che questa stessa tutela, a rigor di logica, non deve arrivare a ledere la posizione dell’albergatore stesso.

Ne consegue, quindi, che nei casi in cui il turista veda comunque soddisfatti i propri diritti, null’altro potrà pretendere in adempimento dall’albergatore stesso.

Ciò comporta che nel caso in cui il cliente, nonostante la disponibilità dell’albergatore a rimediare all’overbooking, insista nel pretendere il servizio richiesto e nel chiedere, ad esempio, la sistemazione nella camera in precedenza prenotata, l’albergatore potrà disattendere tali richieste, dovendo egli rispondere secondo le modalità stabilite dalla legge (nella fattispecie, l’art. 11 D. Lgs. 111/95), tra le quali non rientra l’obbligo di trovare al cliente una sistemazione nella struttura alberghiera di sua proprietà.

Non si può, quindi, pretendere una prestazione che si sa già “impossibile”, anche perché, in ogni caso, le aspettative del cliente potranno ugualmente essere soddisfatte mediante una sistemazione, per così dire, alternativa ma ugualmente corrispondente al servizio precedentemente richiesto, salvo, come già detto in precedenza, la possibilità per lo stesso di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno derivante dall’inadempimento dell’albergatore, che consiste esclusivamente nel non poter assicurare al cliente la sistemazione precedentemente prenotata.

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